corso rappresentante sicurezza sul lavoroL’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che in tutte le aziende, o unità produttive, deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6 che prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.

  • Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure é individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante é eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008.

Il numero minimo dei rappresentanti RLS, come previsto dal comma 7 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Il Corso di FORMAZIONE organizzato da FORMAONLINE rivolto al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza garantisce la formazione adeguata e particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008.
La formazione potrà avvenire sia in aula che sul luogo di lavoro durante l’orario di lavoro e non comporterà oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).
La durata del corso è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico annuale, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D. Lgs. 81/2008). Se nell’arco del quinquennio si sono verificati eventi quali introduzione di nuove leggi e norme, nuove tecnologie, nuove attrezzature o nuovi preparati pericolosi e qualunque altro evento che introduca nuovi rischi in azienda, occorre effettuare l’aggiornamento prima della scadenza del periodo obbligatorio.

La partecipazione al corso è obbligatoria con frequenza minima pari al 90% delle ore previste. Sarà predisposto un apposito registro delle presenze dei corsisti per ogni giorno di docenza. Il partecipante, previa verifica finale mediante colloquio o test, riceverà un ATTESTATO con validità annuale, rilasciato da FORMAONLINE, valido a tutti gli effetti di legge e riconosciuto da tutti gli organismi di controllo competenti in materia di sicurezza sul lavoro.